La consulenza in materia di cessione di azienda aiuta di massimizzare il valore della società e a tutelare l’imprenditore che vende.
Cosa si intende per cessione d’azienda
La cessione d’azienda è un’operazione straordinaria che consente la circolazione diretta (asset deal) del patrimonio aziendale, come da articolo 2555 del Codice civile. Il prezzo viene definito di comune accordo tra le parti ed è solitamente supportato da una due diligence realizzata da un team di esperti.
Il contratto di cessione d’azienda secondo il codice civile
Le parti sono libere di concordare diversi aspetti del contratto di compravendita, nei limiti imposti dalla normativa. Riguardo alla cessione di azienda il Codice civile annovera disposizioni circa:
- il subentro nei contratti aziendali già stipulati, che non abbiano carattere personale (ad esempio, i contratti con i fornitori);
- la titolarità dei debiti: per quelli anteriori al trasferimento, l’alienante non è liberato da responsabilità nei confronti dei creditori, a meno che questi abbiano acconsentito; l’acquirente risponderà dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori;
- la continuazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti con il complesso aziendale;
- il divieto di concorrenza, in particolare il divieto per il cedente di iniziare, nei cinque anni successivi, una nuova attività in concorrenza con l’azienda ceduta.
L’atto di cessione deve essere redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, quindi iscritto a cura del notaio rogante o autenticante nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data di stipula.
Cessione d’azienda e aspetti fiscali: la tassazione sulla plusvalenza
La cessione d’azienda può comportare l’emersione di una plusvalenza o minusvalenza in capo al cedente, date dalla differenza tra il prezzo pattuito per la cessione ed il valore fiscale degli assets e liabilities trasferiti al cessionario.
Il trattamento ai fini delle imposte dirette di tale componente di reddito varia a seconda della natura soggettiva del percettore.
Qualora il cedente sia una società di capitali, ovvero un imprenditore individuale (che rimanga tale a seguito della cessione) o una società in nome collettivo/in accomandita semplice, la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione sarà interamente rilevante per la determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui è avvenuta l’operazione.
È possibile esercitare l’opzione per la rateizzazione in cinque anni dell’eventuale plusvalenza se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni.
In alternativa al regime di imposizione ordinaria, il cedente, se è un imprenditore individuale (che rimanga tale o meno a seguito della cessione) e se ne riccorrono le condizioni necessarie, può optare per il regime di “tassazione separata” previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 applicando alla plusvalenza conseguita l’aliquota progressiva IRPEF corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente all’anno di realizzazione dell’operazione.
In ogni caso, la plusvalenza della cessione d’azienda non è imponibile ai fini IRAP.
L’avviamento iscritto dal cessionario a seguito dell’operazione è riconosciuto ai fini fiscali ed i relativi ammortamenti potranno, pertanto, essere portati in deduzione per la determinazione del reddito imponibile.
Ai fini delle imposte indirette, le cessioni d’azienda sono operazioni escluse dall’IVA, ma comunque soggette all’imposta di registro proporzionale (con aliquota che varia generalmente dal 3% al 9%, a seconda dei beni che compongono l’azienda).
Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni
Nella prassi, si assiste anche a operazioni di conferimento d’azienda seguita dalla cessione delle quote nella società conferitaria.
Da un punto di vista fiscale è interessante sottolineare tre aspetti.
1. L’operazione di conferimento d’azienda è neutrale ai fini fiscali.
Pertanto, l’eventuale plusvalenza che ne deriva non è oggetto di tassazione in capo al cedente ai fini reddituali. Tuttavia, i maggiori valori iscritti a titolo di avviamento dalla conferitaria non sono riconosciuti ai fini fiscali (salvo opzione per il regime di affrancamento dei maggiori valori contabili iscritti nel bilancio della stessa conferitaria). I relativi ammortamenti non potranno, pertanto, essere portati in deduzione per la determinazione del reddito imponibile.
2. La plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote nella società conferitaria è assoggettata ad un più mite regime di tassazione, che varia a seconda della natura soggettiva del cedente.
In particolare, la plusvalenza, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986) è rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile:
- per il 5% del suo ammontare in caso di cedente società di capitali;
- per il 41,86% del suo ammontare in caso di cedente imprenditore individuale.
Sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche non in regime d’impresa si applica un’imposta sostitutiva pari al 26%.
3. Ai fini delle imposte indirette, l’operazione di conferimento e successiva cessione delle quote nella conferitaria non è assoggettata ad IVA e comporta il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.
Il regime di responsabilità per i debiti tributari
L’acquirente deve prestare particolare cautela al regime di responsabilità solidale previsto per i debiti tributari esistenti in capo al soggetto cedente l’azienda (estendibile anche in capo alla conferitaria in caso di operazione di conferimento).
In deroga alle regole civilistiche, tale regime prevede che il cessionario/conferitario dell’azienda sia responsabile in solido con il cedente/conferente (fatto salvo il beneficio della preventiva escussione) entro i limiti del valore dell’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni:
- riferibili alle eventuali violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti;
- già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La responsabilità del cedente può essere limitata ai debiti risultanti dalla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.lgs n. 472/1997.
Tale certificato ha la funzione di riepilogare le eventuali pendenze ancora in essere del cedente derivanti dagli eventuali provvedimenti impositivi notificatigli.
Il certificato negativo – o il suo mancato rilascio entro 40 giorni dalla richiesta – ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Le limitazioni sopra elencate non si rendono applicabili e, pertanto, la responsabilità solidale del cessionario sarà piena, in caso di cessione in frode dei crediti tributari.
A chi rivolgersi per vendere un’azienda
Se un imprenditore è intenzionato a vendere la propria azienda (o una parte di essa) è importante che si rivolga a professionisti della materia, che conoscono il suo mercato e i competitor diretti.
Una valida consulenza in cessione di azienda permette innanzitutto di valutare il momento più opportuno per massimizzare il valore di cessione. È inoltre necessario studiare, insieme ai consulenti, un vero progetto coordinato, dato l’alto numero di figure coinvolte.
Fondamentale per chi guiderà il processo, infine, una solida preparazione in materia fiscale e contabile.
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